Perché questa iniziativa popolare?
- La soglia di 13.000 firme (= 3,2% degli aventi diritto al voto) è troppo alta. Può essere superabile, quando si tratta di temi pubblicamente molto sentiti, non però per temi nuovi, che per questo non devono essere necessariamente meno importanti. Il numero di firme veramente giustificabile per poter lanciare un'iniziativa popolare, si aggira intorno al 2%. Esso corrisponde al numero massimo di voti che un candidato alle elezioni al Consiglio provinciale deve ottenere per essere eletto e per poter portare a votazione disegni di legge in Consiglio. La soglia del 2% si è affermata laddove la democrazia diretta è ben applicabile e viene praticata efficacemente: in Svizzera, ma anche in Italia a livello statale, dove però ci sono altre limitazioni che ostacolano l'applicabilità. In questo senso anche lo Statuto di autonomia (e con ciò costituzionalmente) definisce una soglia del 2% (ca. 8.000) per il referendum confermativo su leggi fondamentali che riguardano i diritti politici. Corrispondentemente a questo, nel processo partecipativo, che portò alla legge per la democrazia diretta in vigore (22/2018), era stata definita la soglia di 8.000 firme. Fu in seguito la maggioranza al potere a innalzarla nuovamente a 13.000 nella ratifica in Consiglio provinciale.
- Le condizioni per la raccolta delle firme, che prevedono l'autenticazione delle firme, sono un ostacolo ingiustificato. Possono autenticare le firme i rappresentanti politici e funzionari provinciali e comunali che possono essere incaricati dal presidente della Giunta provinciale e dai sindaci. Le persone autorizzate all'autenticazione espletano questa attività volontariamente e durante il loro tempo libero. La raccolta di firme in ambiente pubblico dipende dalla disponibilità di tali persone. L'esperienza ha dimostrato che, per questo motivo, nel territorio rurale è quasi impossibile e nelle città difficile raccogliere firme in luoghi che non siano i rispettivi municipi. La Commissione dei diritti umani dell'ONU, nel novembre 2019, ha condannato l'Italia a eliminare le contestate restrizioni che ostacolano la raccolta firme a sostegno dei referendum. In Alto Adige valgono peraltro le stesse regole valide a livello statale. Con l'attuale legge provinciale, la situazione in Alto Adige è ulteriormente aggravata dal fatto che, contrariamente al principio territoriale valido in Italia, i funzionari comunali altoatesini possono vidimare solo le firme delle cittadine e dei cittadini del proprio comune. Inoltre, in base a un parere dell'avvocatura della Provincia, contrariamente alla pratica valida da decenni devono poter essere incaricati dal presidente della Giunta provinciale esclusivamente funzionari dell'amministrazione provinciale e non generalmente funzionari secondo la definizione riportata nell'art. 8 della legge provinciale 22/2018, vale a dire, non più ad esempio insegnanti e personale sanitario. Per questo motivo la proposta dell'iniziativa popolare prevede che una persona iscritta nella lista elettorale del comune, in seguito alla propria richiesta e provvista dell'incarico da parte dei rappresentanti del comitato dei promotori, venga incaricata entro 3 giorni dal sindaco a effettuare la vidimazione delle firme.
- Dal 2012 in tutti i paesi della UE le iniziative civiche europee possono essere sostenute anche per mezzo della raccolta firme elettronica. Come negli altri paesi, anche l'Italia ha emanato una propria regolamentazione in merito. Anche il disegno di legge provinciale 107/2011, presentato da membri del gruppo consiliare SVP e approvato dal Consiglio provinciale, ma respinto con referendum perché contenente altre regolamentazioni restrittive ai referendum, aveva previsto la raccolta firme elettronica nell'art. 10 paragrafo 3. La raccolta firme elettronica è un'agevolazione per tutti quelli che intendono sostenere un referendum. Con la sua introduzione si tiene conto del fatto che, non dev'essere la difficoltà del sostegno a determinare la misura del sostegno, bensì l'effettiva approvazione o disapprovazione. Qualsiasi collegamento della soglia del numero di firme alle modalità di raccolta - „modalità agevolanti richiedono soglie più alte“ - è da respingere. La dichiarazione di sostegno deve essere configurata il più accomodante possibile. Questo lo si realizza con la rivendicata eliminazione di tutte le ostacolazioni e restrizioni, rivendicata niente meno che da istanze come la Commissione dei diritti umani dell'ONU, ma anche con l'introduzione della raccolta firme elettronica.
- Richiesta di referendum propositivo con la relazione e il disegno di legge “Modifica della legge prov. 22 del 3/12/2018 'Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica' per un utilizzo più semplice degli strumenti di democrazia diretta“ - testo presentato
- Sentenza della Commissione dei diritti umani dell'ONU, che obbliga l'Italia di eliminare le contestate restrizioni che ostacolano la raccolta firme a sostegno dei referendum
Documenti riguardanti l'ammissibilità del referendum propositivo
- Interpretazione autentica dell'art. 47 dello Statuto di Autonomia da parte del primo firmatario del disegno di legge costituzionale per la riforma dello Statuto di Autonomia, on. Marco Boato
- I punti salienti del parere giuridico del prof. Dr. Stelio Mangiameli e del prof. RA Roberto Louvin riguardante la costituzionalità della proposta di legge referendaria „La legge migliore sulla democrazia diretta“ - Riassunto in lingua tedesca da parte dell'Iniziativa per più democrazia. Il parere integrale.
- La legge provinciale 22/2018 comprende un catalogo di materie escluse al voto referendario. In esso non si trova nessuna indicazione che le leggi con l'articolo 47 dello Statuto di Autonomia passati in competenza della provincia di Bolzano sono da elencare tra le materie escluse. Una tale esclusione era stata invece prevista in modo esplicito nel disegno di legge provinciale 107/11, Art. 13, 9 b), un'esclusione che peraltro è stata una delle motivazioni per le quali la legge è stata respinta con il referendum confermativo in data 9/2/2014 con una chiara maggioranza.
Vedi il pieghevole di informazione sul referendum.
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Ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità dell' Iniziativa legislativa popolare a voto referendario per l'utilizzo più semplice degli strumenti referendari al Tribunale di Bolzano in data 27/11/2020)
- Ricorso sotto forma di azione popolare presentata al Tribunale di Bolzano in data 27 nov. 2020 con numero atto procedimento 4061
- Documenti allegati al ricorso:
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Dichiarazione di ammissibilità della Commissione in Val D'Aosta 2006
- Dichiarazione di ammissibilità della Commissione in Val D'Aosta 2007
- Dichiarazione di ammissibilità della Commissione in Alto Adige 2005
- Dichiarazione di ammissibilità della Commissione in Alto Adige 2007
- Dichiarazione di inammissibilità della Commissione riguardante "Iniziativa di sostegno" e "Iniziativa Consiglio dei cittadini" in data 20 ott. 2020
- Propaganda elettorale in vista del referendum confermativo in data 9 feb. 2014 contro la legge di partecipazione presentata dalla SVP - comprovazione della respinta della legge per via dell'esplicita esclusione delle leggi in base all'art. 47 dello Statuto di autonomia da votazioni referendari
- Parere prof. Mangiameli e prof. Louvin sulla legittimità costituzionale della richiesta referendaria riguardante un disegno di legge sulla forma di governo in base all'art. 47 dello Statuto di Autonomia
- Considerazioni di costituzionalisti italiani sul nostro ricorso - azione popolare al Tribunale di Bolzano contro la decisione della commissione per i procedimenti referendari di non ammissibilità delle due richieste referendarie presentate il 14 settembre 2020 per la raccolta firme agevolata e per l'introduzione del Gran Consiglio dei cittadini estratti a sorte.