Il comitato promotore del referendum del 9 febbraio è stato privato del diritto istituzionale di propaganda.

Ricorso al Tribunale.

Il 24 settembre 2013 i 58 componenti del comitato promotore hanno consegnato all’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 17.633 firme autenticate, creando così le condizioni per lo svolgimento del referendum sulla legge provinciale della SVP in materia di "Partecipazione civica in Alto Adige", da essi richiesto ai sensi dell’articolo 47 dello statuto d’autonomia. Ai sensi di legge una commissione ha dovuto esaminare le firme raccolte, esclusivamente per verificarne la fattibilità e il soddisfacimento delle relative condizioni (almeno 7.966 firme autenticate).

Quest’esame si è svolto. Con lettera del 6 novembre 2013 file icon pdf decisione commissione giudici.pdf (6MB) è stato comunicato al primo firmatario del comitato promotore che la commissione di tre giudici, presieduta dalla dott.ssa Margit Falk-Ebner, ha dichiarato improcedibile la richiesta di referendum del comitato stesso, con la motivazione che “sui fogli sciolti non risulta apposto alcun timbro di congiunzione”, e che pertanto “non vi è alcuna certezza che gli elettori che hanno apposto la loro firma sulle pagine dal numero 3 a numero 22 di ciascun plico abbiano avuto la consapevolezza e quindi la volontà di firmare per la richiesta di referendum confermativo di cui in oggetto.”
Al riguardo l’Iniziativa per più democrazia constata quanto segue:

1.    Prendiamo atto del giudizio della commissione presieduta dalla dott.sa Falk-Ebner, che però disapproviamo perché per ragioni meramente formali, di cui i promotori non possono esser considerati responsabili, nega a essi il diritto di rappresentare in campagna referendaria i 17.663 cittadini e cittadine richiedenti. E ciò nonostante non possa esserci dubbio che il comitato dei promotori abbia avuto il necessario sostegno (oltre il doppio delle firme necessarie).

2.    Constatiamo che questo giudizio comprende gravi accuse:

  •  incompetenza del personale della segreteria generale del Consiglio provinciale;
  • abuso d’ufficio da parte dei dipendenti negli uffici comunali;
  • frode da parte degli autenticatori delle firme non apposte negli uffici comunali;
  • giudica i cittadini incapaci di sapere per che cosa firmano.

3.    Nessuna disposizione definisce il modo in cui si debbano timbrare i plichi per le firme. Nel predisporli si è tenuto conto di tutti i requisiti formali espliciti nella legge, e sono stati usati solo plichi timbrati e vidimati dalla segreteria generale del Consiglio provinciale. Pertanto i promotori potevano dare per scontato che i plichi soddisfacessero le disposizioni in materia.

4.    Ogni singola firma è stata autenticata da persone autorizzate dal presidente della Provincia o dal sindaco, esplicitamente ed esclusivamente per questo referendum e nel periodo stabilito a tal fine.

5.    Oltre 8.000 firme sono state apposte su questi plichi negli uffici comunali e autenticate dai dipendenti competenti.

6.    In conseguenza del non riconoscimento delle 17.633 firme da parte della commissione presieduta dalla dott.sa Falk-Ebner, al comitato dei promotori

  • non verrà versato il contributo spese dell’entità di 3.983 euro (0,50 euro per firma) previsto dalla legge.
  • Per il medesimo motivo, il comitato promotore non ha diritto a uno spazio per affissioni sulle superfici riservate alla propaganda referendaria,
  • né può partecipare con messaggi politici alle apposite trasmissioni sulle emittenti pubbliche come previsto dalla legge sulla par condicio.

7.    A motivo di tutto ciò il direttivo dell’Iniziativa per più democrazia ha deciso di presentare in tribunale ricorso d’urgenza contro questo giudizio.

8.    Comunque il referendum si svolgerà come previsto il 9 febbraio 2014, perché la commissione ha dichiarato procedibili le altre richieste presentate per esso da nove consiglieri dei partiti d’opposizione e da nove della SVP.

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